La contribuzione

L’ammontare dei contributi è stabilito dalle Fonti Istitutive nella misura percentuale minima rispettivamente a carico del Dirigente e della Società associata (per maggiori dettagli si rimanda alla Nota Informativa pubblicata sul sito). L’associato può effettuare versamenti contributivi aggiuntivi sia periodicamente che in forma una tantum, al fine di incrementare ulteriormente la propria posizione previdenziale.

Distinguiamo preliminarmente tra Dirigenti associati in servizio e non più in servizio.

Per i primi è previsto il versamento mensile dei contributi al Fondo sia a carico delle Società che dei Dirigenti aderenti, nelle misure percentuali contributive stabilite dalle Fonti Istitutive e indicate nella Nota Informativa del Fondo.

Per i Dirigenti non più in servizio il versamento dei contributi può proseguire su base volontaria senza vincoli temporali, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Per i Soggetti Fiscalmente a Carico e non più fiscalmente a carico il versamento dei contributi può essere effettuato indifferentemente sia dal dirigente associato che lo ha iscritto sia dallo stesso interessato purché maggiorenne. Per maggiori dettagli si rimanda al Regolamento per l’iscrizione dei Soggetti Fiscalmente a Carico degli Associati, pubblicato nell’area pubblica del sito www.fondenel.com, sezione Documenti.

I “Contributi Non Dedotti” sono l’ammontare dei contributi versati al Fondo in corso d’anno (dall’azienda e dall’associato, ad esclusione del TFR) che superano la soglia di “deducibilità” pari ad Euro 5.164,57 prevista dalla vigente normativa.

E’ nell’interesse dell’associato comunicare al Fondo pensione (mediante accesso all’Area Riservata, sezione Contribuzione), entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il complessivo versamento contributivo, l’importo dei contributi che “non sono stati dedotti” in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto, secondo le disposizioni legislative oggi vigenti, la “non deducibilità” dei contributi versati in eccesso rispetto al plafond “deducibile” di € 5.164,57 prevede l’esclusione degli stessi dalla tassazione al momento dell’erogazione della prestazione da parte del Fondo.

L’associato con rapporto di lavoro aziendale in forma di “distacco” all’estero conserva il beneficio del versamento contributivo aziendale.

Qualora invece l’associato venga assunto da un’azienda estera non associata al Fondo egli non avrà diritto al versamento contributivo datoriale.

Il TFR o Trattamento di Fine Rapporto aziendale, cfr 2120 Codice Civile, è un istituto di natura aziendale. Esso è per definizione una retribuzione differita, ossia una componente della retribuzione che il datore di lavoro deve erogare al lavoratore a fronte della prestazione di lavoro la quale, tuttavia, a differenza della retribuzione mensile, non viene pagata mese per mese in busta paga ma viene accantonata annualmente e corrisposta al dipendente, in unica soluzione, alla fine del rapporto di lavoro.

L’eventuale portabilità del TFR accantonato in azienda (prima dell’iscrizione ad una forma di previdenza complementare) verso il fondo pensione complementare è una discrezionalità dell’azienda stessa, da effettuarsi previo specifico Accordo sindacale; inoltre, nel caso il TFR maturato risulti versato dall’azienda al Fondo di Tesoreria INPS (aziende con un numero uguale o maggiore di 50 dipendenti), le richieste di trasferimento di tali accantonamenti verso un fondo pensione complementare non sono ammesse (messaggio Inps n. 3920 del 26 ottobre 2020).