Le prestazioni

Si possono catalogare in due macro-aree:

  1. Prestazioni del “ciclo attivo”, riguardanti le posizioni degli associati in corso di gestione e inerenti alle anticipazioni;
  2. Prestazioni del “ciclo passivo”, destinate alla chiusura della posizione previdenziale quali i riscatti, la R.I.T.A., le prestazioni in forma di Rendita e Capitale, i trasferimenti.

Si possono ottenere anticipazioni per:

  • spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni che richiedano terapie e interventi straordinari per l’aderente, il coniuge e i figli;
  • per acquisto e ristrutturazione della prima casa per l’aderente ed i figli;
  • per ulteriori esigenze dell’associato.

I riscatti totali, che chiudono la posizione presso il Fondo, sono:

  • La prestazione in forma capitale anche qualora l’associato raggiunga il requisito di pensionamento con iscrizione al Fondo da almeno 5 anni (ridotti a 3 anni per il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro aziendale svolto in ambito transfrontaliero tra gli Stati membri dell'Unione europea);
  • Il riscatto per cause diverse, senza maturazione del requisito pensionistico (art. 14, comma 5, D. Lgs. 252/05);
  • Il riscatto per invalidità permanente;
  • Il riscatto per disoccupazione per un periodo superiore a 4 anni;
  • Il riscatto per decesso (premorienza dell’associato).
  • Il riscatto per disoccupazione che abbia una durata non inferiore ad 1 anno e non superiore a 4 anni;
  • Il riscatto per ricorso da parte dell’azienda a procedure di mobilità;
  • Il riscatto per cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  • Il riscatto per adesione ad art. 4 della Legge del 28 giugno 2012 (c.d. Isopensione).

La R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è una prestazione di previdenza complementare erogabile fino al semestre antecedente alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio ed è fruibile dagli iscritti titolari di trattamenti pensionistici anticipati erogati dagli enti previdenziali di base (ad es. “pensione anticipata”, “pensione anticipata quota 100”; “pensione anticipata cc.dd. lavoratori precoci”; “pensione di anzianità”).

Distinguiamo la prestazione in forma di R.I.T.A. per “contribuzione” ed “inoccupazione”, in base ai seguenti requisiti di accesso:

  • R.I.T.A. per “contribuzione”:
  1. intervenuta cessazione del rapporto di lavoro dell’associato;
  2. maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio pensionistico di appartenenza entro i 5 anni successivi dalla data della richiesta al Fondo;
  3. almeno 20 anni complessivi contributivi nei regimi previdenziali obbligatori.
  • R.I.T.A. per “inoccupazione”:
  1. intervenuta cessazione del rapporto di lavoro dell’associato;
  2. stato di comprovata inoccupazione superiore a 24 mesi (successiva alla cessazione del rapporto di lavoro);
  3. maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio pensionistico di appartenenza entro i 10 anni successivi alla data della richiesta al Fondo.

In entrambi i casi è necessaria un’anzianità di iscrizione ai fondi pensioni pari almeno a 5 anni.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ridotti a tre anni per coloro il cui rapporto di lavoro si sia svolto in modalità transfrontaliera tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Le rendite vitalizie sono erogate e gestite dalla Compagnia di Assicurazione che agisce anche in qualità di sostituto d’imposta ed intrattiene rapporti diretti con i percettori titolari di polizza.

Il “reintegro” di anticipazioni precedentemente ottenute a vario titolo (spese sanitarie, acquisto e/o ristrutturazione prima casa di abitazione e ulteriori esigenze) ha la finalità di ricostituire (in tutto o solo parzialmente) la posizione individuale quale era prima dell’erogazione delle medesime.

Le somme versate a titolo di “reintegro” sono imputate alla posizione individuale dell’associato in modo tale da ricostruire la posizione contributiva esistente antecedentemente all’erogazione dell’anticipazione. A tale scopo il “reintegro” ricompone la posizione individuale sotto il profilo tributario, replicando lo stato quo ante, avendo dunque a riguardo sia i contributi dedotti che quelli non dedotti e i rendimenti già tassati.

È facoltà dell’associato richiedere al fondo il “reintegro” in quanto tale operazione presuppone l’erogazione di una anticipazione ottenuta legittimamente in conformità con la documentazione prodotta.

La “restituzione” di somme erogate a titolo di anticipazione, a differenza del “reintegro”, è un’operazione obbligatoria da parte dell’associato nei confronti del Fondo in quanto egli ha ottenuto un’anticipazione non legittima (es.: mancante di documentazione a consuntivo; importo erogato superiore rispetto alla spesa effettivamente sostenuta).